IMU 2020

VRSAMENTO DELL'ACCONTO ENTRO IL 16 GIUGNO - NOVITA' PER STRUTTURE RICETTIVE

Dal 1° gennaio 2020 l’IMU è regolata dall’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge n. 160/2019.
Il comma 738 della suddetta normativa ha, tra l’altro, disposto l’abolizione della TASI a far tempo
dal 01/01/2020, pertanto le fattispecie immobiliari (beni merce e fabbricati rurali strumentali) che
sino al 31/12/2019 erano gravate da TASI, dal 2020 sono sottoposte a tassazione IMU.


Il Regolamento della nuova IMU sarà approvato dal Consiglio Comunale entro il 31/07/2020.


L’articolo 1, comma 740, della legge n. 160/2019 dispone che il possesso dell’abitazione principale
o assimilata, secondo la definizione data dalla norma medesima (comma 741), non è sottoposta a
tassazione. Si ricorda che l’abitazione principale ai fini IMU è quella, e solo quella, nella quale il
possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono
anagraficamente.


Entro il 16 giugno va effettuato il versamento dell'acconto IMU dovuta per l'anno d'imposta 2020:
la prima rata è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU per l'anno 2019. Resta in ogni caso
nella facoltà del contribuente versare l'acconto sulla base dei mesi di possesso e della destinazione
d'uso degli immobili nel primo semestre del 2020, applicando le aliquote IMU vigenti per l'anno
2019. La Giunta Comunale, visto il perdurare della condizione di emergenza derivante
dall’estendersi dell’epidemia Covid-19, per venire incontro alle difficoltà degli utenti in questa fase
particolare, ha disposto, con deliberazione n.40/2020, la disapplicazione di sanzioni e interessi in
caso di ritardato pagamento dell’acconto, qualora questo sia effettuato entro il 16 Luglio 2020. La
seconda rata, da versare entro il 16 dicembre 2020, è a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno,
calcolata sulla base delle nuove aliquote 2020 con conguaglio sulla prima rata (imposta annua –
acconto = saldo).


Novità per le strutture ricettive


In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020 non è
dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) relativamente agli immobili rientranti
nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismi, degli affittacamere per brevi soggiorni,
delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a
condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

 

Ultimo aggiornamento: Dom, 28/06/2020 - 08:34