Autentica di firma
L’autenticazione della firma è l’attestazione da parte di un pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità della persona che sottoscrive. Per i minorenni la firma deve essere apposta da chi esercita la potesta' o dal tutore. Il testo Unico sulla documentazione amministrativa (DPR 445/2000) ha eliminato l'autenticazione delle sottoscrizioni sulle istanze e sulle dichiarazioni sostitutive rivolte alle Pubbliche amministrazioni o ai gestori o esercenti pubblici servizi. E' sufficiente sottoscrivere e allegare la fotocopia di un documento d'identità valido. L'autentica di firma è richiesta solo se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli sopra indicati o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici.
L’autenticazione di firma può essere effettuata per:
Norme speciali per le quali è prevista l'autentica della sottoscrizione da parte dell'incaricato o delegato dal sindaco:
Restano esclusi gli atti negoziali: contratti, procure, ecc; manifestazioni di volontà e accettazione o rinuncia di incarichi o dichiarazioni contenenti impegni, disposizioni per il futuro o fogli in bianco. Non si possono autenticare firme apposte su documenti che non siano scritti in lingua italiana; pertanto all'eventuale documento presentato in lingua straniera deve essere allegata idonea traduzione.
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Autentica di copia
L'autentica di copia consiste nella attestazione da parte del Pubblico Ufficiale autorizzato che la copia è conforme all'originale che egli stesso ha emesso, o ha in deposito, o che gli viene esibito. L'autentica è riportata dal pubblico ufficiale autorizzato in calce alla copia.
- Semplificazione - Modalità alternative all'autenticazione
L'interessato può dichiarare che la copia di un documento è conforme all'originale rilasciato o conservato da una Pubblica Amministrazione in calce alla copia stessa, sottoscritta dall'interessato di fronte al dipendente addetto a ricevere la documentazione oppure, una volta sottoscritta trasmessa via fax, a mezzo posta o tramite un incaricato insieme alla fotocopia del documento d'identità oppure con strumenti telematici se sottoscritta mediante firma digitale o con l'uso della carta d'identita' elettronica all'Amministrazione procedente.
Gli atti o documenti che non hanno necessità dell'autentica di copia da parte del pubblico ufficiale sono:
Le autentiche sono in bollo: pertnato è necessario presentarsi con marca da bollo da € 16,00 oltre € 0,52 per diritti di segreteria (fatti salvi i casi di esenzione dal bollo, per i quali dovranno essere versati € 0,26 per diritti di segreteria)
Autentica di firmaDocumenti richiesti: documento di riconoscimento in corso di validita' del dichiarante.
Autentica di copia
Documenti richiesti: documento originale, fotocopia del documento originale e documento di riconoscimento in corso di validita' del soggetto richiedente.
Testo Unico sulla documentazione amministrativa DPR 445/2000;DPR 642/72 e succ. mod. e tab.B allegata- ; L. 184/83; ART.39 del D.L.271/89;L. 53/1990;D.P.R. 169/2005:DPR 221/2005;L. 248/2006;L. 604/62 (tab.D) e succ. mod.
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