Certificati di stato civile

Certificati di stato civile

Ufficio: Servizi Demografici
Referente: Marretti Lori
Responsabile: Marretti Lori
Indirizzo: Piazza Umberto I, 9
Tel: 055 8352524
Fax: 055 8351163
E-mail: demografici@comune.londa.fi.it
Orario di apertura: dal lunedì al sabato ore 09.00-12.00 (mercoledì chiuso)- giovedì anche 15.00-17.00

Iter procedura

Degli atti di Stato Civile possono essere richiesti:


­         *certificati;


­         *estratti;


­         *copie integrali.

 


I CERTIFICATI

 

Nei certificati è riportato il numero dell’atto presente nel registro di Stato Civile, il nome ed il cognome, il luogo di nascita ed il luogo dell’evento (matrimonio o morte); sono rilasciati dall’Ufficiale di Stato Civile in cui è avvenuto l’evento o dall’Ufficiale dello Stato Civile competente per residenza al momento in cui è avvenuto l’evento.

 

ESTRATTI PER RIASSUNTO (art. 106 D.P.R. 396/2000)


Gli estratti di nascita, matrimonio e morte certificano, oltre ai medesimi dati presenti nei certificati, le eventuali annotazioni. Nell’estratto di nascita le annotazioni certificabili sono quelle relative a: nomina e revoca del tutore o curatore provvisorio, interdizione, matrimonio, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, morte ecc. Nell’estratto di matrimonio le annotazioni certificabili sono quelle della separazione personale, le convenzioni patrimoniali (separazione o comunione dei beni, fondi patrimoniali, ecc.), scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, riconciliazione dei coniugi, ecc.


ESTRATTI DI NASCITA CON GENERALITA’ DEI GENITORI

 

Possono essere rilasciati soltanto al richiedente, se maggiorenne, munito di valido documento di identità o, se minorenne, al genitore munito di valido documento di identità.

ESTRATTI PLURILINGUE


Sono rilasciati su particolari modelli approvati da Convenzioni internazionali ed hanno validità nei soli Paesi che vi hanno aderito senza necessità di traduzione né di legalizzazione di firma dell’autorità che li ha rilasciati.


ESTRATTI PER COPIA INTEGRALE (art. 107 D.P.R. 396/2000)

Sono le copie conformi dell’originale che riportano tutti le singole annotazioni; vengono rilasciati solo ai soggetti cui l'atto si riferisce o a persona diversa solo su motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente ai fini della tutela di una situazione giuridicamente rilevante, purché il rilascio non sia vietato dalla legge (trova un divieto se l'atto si riferisce ad una persona adottata in forma legittimante, sia nella forma dell'adozione interna che in quella internazionale), ovvero decorsi settant’anni dalla formazione dell’atto.


I certificati hanno validità sei mesi, il certificato (o estratto) di morte ha validità illimitata.

 

Costi

Il rilascio avviene in esenzione dal bollo e dai diritti.

Normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 3 Novembre 2000 n. 396, "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127".

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